Il CPNP (Cosmetic Product Notification Portal) è il portale europeo per la notifica dei prodotti cosmetici, che consente alla persona responsabile, o a un suo delegato, di trasmettere tutte le informazioni richieste sul prodotto.
L'obbligo di registrare i prodotti cosmetici sul CPNP prima di introdurli sul mercato è sancito dall'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e mira a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie per garantire la conformità normativa e la sicurezza dei prodotti destinati al mercato europeo.
La scelta della persona responsabile
Ma chi è la "persona responsabile"? Si tratta del soggetto, fisico o giuridico, responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto cosmetico. È compito della persona responsabile inserire nel CPNP una serie di informazioni fondamentali, tra cui:
- Categoria e nome specifico del prodotto cosmetico.
- Nome e indirizzo della persona responsabile.
- Paese di origine in caso di importazione.
- Stato membro in cui il prodotto sarà immesso sul mercato.
- Informazioni di contatto di una persona fisica.
- Presenza di sostanze sotto forma di nanomateriali e altre informazioni specifiche.
Inoltre, il prodotto deve recare un'etichetta conforme al Regolamento 1223/2009, e sia l'etichetta che la foto del packaging devono essere caricate nel CPNP. Ogni variazione al prodotto dopo la prima notificazione deve essere notificata per garantire l'aggiornamento delle informazioni.
Le responsabilità sui prodotti cosmetici sono molteplici e includono:
- Garantire la sicurezza del prodotto e compilare il PIF (Product Information File).
- Gestire la cosmetovigilanza, ovvero raccogliere e gestire segnalazioni legate all'uso dei cosmetici per garantire la tutela della salute dei consumatori.
- Rispettare le buone pratiche di fabbricazione (GMP).
- Conformarsi alle regole di etichettatura.
È importante notare che la persona responsabile è il soggetto che appare sull'etichetta del prodotto.
L'importanza dell’etichettatura dei cosmetici
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 costituisce la principale disposizione normativa per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici sul mercato dell'Unione Europea (UE). Tra gli svariati aspetti regolamentati da questa legge, l'articolo 19 si concentra specificamente sull'etichettatura accurata dei prodotti destinati alla commercializzazione, con l'obiettivo di fornire ai consumatori informazioni complete e corrette sui prodotti che acquistano.
Gli elementi essenziali che devono essere presenti sull'etichetta includono:
- Ragione sociale: il nome e l'indirizzo legale dell'azienda che introduce il prodotto sul mercato.
- Marchio con eventuali logo.
- Nome del prodotto.
- Lotto di produzione: un codice numerico o alfanumerico che identifica il lotto di produzione.
- Data di scadenza del prodotto.
- Quantità di prodotto in ml o gr.
- INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients): un elenco dettagliato di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto, elencati in ordine decrescente di quantità.
- Proprietà cosmetiche del prodotto.
L'INCI fornisce la denominazione degli ingredienti cosmetici ed è di vitale importanza per individui con allergie o intolleranze specifiche. L'etichetta rappresenta quindi un mezzo di informazione e protezione della salute dei consumatori, che consente di scegliere il prodotto cosmetico in modo consapevole.